1. La stipulazione di ciascun contratto di servizio e la sottoscrizione di qualsiasi altro atto di affidamento della gestione deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio Comunale. 2. La deliberazione di cui al comma precedente viene assunta dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di convenienza economica, di conformitā agli indirizzi deliberati ai sensi del comma 1, di efficienza, efficacia ed opportunitā, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. 3. La deliberazione consiliare deve motivare in relazione alle finalitā sociali da perseguire, agli obiettivi economici e funzionali, alle dimensioni del servizio, ai rapporti con l'organizzazione degli altri servizi gestiti dal Comune direttamente o in forma associata. 4. La soppressione delle gestioni esistenti, il recesso, la revoca o altro atto di autotutela comunque denominato, che comporti la cessazione degli effetti dei contratti di servizio di cui all'articolo 63 o degli altri atti di affidamento della gestione degli impianti e delle reti, č assoggettato alle medesime modalitā stabilite dal presente articolo, in quanto compatibili e fermo restando quanto stabilito, in ordine agli atti di cui sopra, da specifiche disposizioni normative. |