1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati. 2. La Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio comunale le modifiche allo statuto dell'azienda, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda o su proposta di questo. 3. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario, la specificazione del capitale di dotazione conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima. 4. Sono riservati all'approvazione del Consiglio comunale gli atti dell'azienda considerati fondamentali dalla legge, le convenzioni comportanti l'estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, la disciplina generale delle tariffe. 5. Contestualmente all'approvazione degli atti di cui sopra, il Consiglio può deliberare indirizzi generali e obiettivi cui l'azienda deve attenersi. 6. L'azienda, previa delibera del Consiglio Comunale, può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa. 7. Fuori dalle ipotesi disciplinate dal presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda che vi provvede secondo le disposizioni del proprio statuto. 8. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività delle aziende speciali nei modi stabiliti dallo statuto comunale e dagli statuti aziendali. |