1. Il Consiglio Comunale, tenendo conto della relazione annuale della Commissione consiliare di controllo di cui all'articolo 60, comma 4, delibera annualmente, durante la sessione di bilancio e con i modi e le forme stabiliti dal proprio regolamento, gli indirizzi relativi alla gestione dei servizi, anche attraverso l'approvazione di appositi piani o programmi. 2. Gli indirizzi riguardano, in particolare: a) le necessità di acquisizione, nei limiti delle risorse disponibili, della proprietà di nuove infrastrutture, impianti, reti ed altre dotazioni da destinare a pubblico servizio; b) il superamento delle situazioni di criticità, sia per la gestione degli impianti e delle reti destinati alla produzione di pubblici servizi, sia per la erogazione dei servizi pubblici locali e per i rapporti tra il gestore e gli utenti dei servizi; c) la fissazione di specifici obiettivi di qualità e di sviluppo, da raggiungere con adeguati interventi di conservazione, manutenzione e potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle reti destinati alla produzione di servizi pubblici; d) la determinazione delle politiche tariffarie, nel rispetto delle leggi; e) la indicazione dei criteri da seguire per l'adeguamento dei contratti di servizio e degli atti di affidamento della gestione degli impianti e delle reti. |