1. L'erogazione dei servizi pubblici, nelle forme di gestione prescelte, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione e tutela delle esigenze degli utenti, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. 2. L'erogazione dei servizi pubblici può svolgersi, sulla base di accordi conclusi nelle forme di cui all'articolo 73, per più territori di altri enti locali o enti pubblici interessati. 3. L'attività di erogazione dei servizi pubblici tramite impianti e reti di proprietà comunale è subordinata alla conclusione di appositi contratti di servizio. 4. I contratti di servizio impegnano il soggetto erogatore ad organizzarsi per garantire il rispetto dei principi di cui al comma 1, in particolare per rendere pubbliche le modalità di prestazione del servizio ed i fattori che ne determinano la qualità, anche attraverso la predisposizione di apposite Carte dei servizi, e per prevedere idonei meccanismi di tutela, procedure di reclamo e modi di informazione degli utenti. 5. I contratti di servizio prevedono adeguati meccanismi di vigilanza del Comune sull'effettiva applicazione delle prescrizioni in essi contenute, con particolare riferimento al rispetto degli standard dei servizi erogati, all'adeguata pubblicità degli stessi, ai meccanismi di revisione e di adeguamento del contratto anche in relazione agli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. |