1. Al fine di fornire ai/alle cittadini/e stranieri/e regolarmente soggiornanti nel territorio comunale un'istanza per il dibattito, la partecipazione e la formulazione di proposte sui temi della vita pubblica locale che li riguardano più da vicino, è istituito il Consiglio delle Comunità straniere formato da componenti eletti a suffragio diretto, con voto libero e segreto, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta comunali e dei Consigli circoscrizionali. 2. Il numero dei componenti il Consiglio delle Comunità straniere, i requisiti per l'elettorato attivo e passivo, le modalità di presentazione delle liste e delle candidature, la disciplina relativa all'organizzazione delle votazioni sono demandati ad apposito regolamento. 3. Sono inoltre demandate al regolamento le modalità di funzionamento, i poteri e le procedure per la presentazione delle proposte. |