1. I soggetti di cui al precedente articolo 29 hanno diritto di presentare al Sindaco, con le modalità stabilite dal regolamento, istanze, petizioni o proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi in materia di interessi diffusi e collettivi di competenza comunale. 2. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli uffici e trasmette per l'esame le petizioni e le proposte di deliberazione all'Assessore o al Consiglio secondo la rispettiva competenza. 3. L'Assessore o il Consiglio, quest'ultimo attraverso la competente Commissione, possono invitare una delegazione dei presentatori a fornire chiarimenti e precisazioni; devono comunque comunicare alla delegazione la data della seduta consiliare o di Giunta in cui l'argomento sarà trattato. 4. Gli organi comunali, secondo la rispettiva competenza, adottano motivata decisione, nel termine di 60 giorni; in difetto di ciò l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della seduta della Giunta o del Consiglio immediatamente successiva. 5. Agli effetti dei commi precedenti le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento elettori/elettrici del Comune; mentre le proposte di deliberazione da almeno cinquecento elettori/elettrici del Comune. Il regolamento definisce le modalità di raccolta e deposito delle firme. 6. Con i medesimi criteri, istanze, petizioni o proposte di deliberazione possono essere rivolte ai Consigli circoscrizionali. Il regolamento definisce la procedura per il loro esame. |