1. Il Comune riconosce, promuove e tutela la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialitą e la trasparenza. 2. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano oltre che alle cittadine e ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche a: a) cittadine e cittadini residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di etą, ma non elettori; b) cittadine e cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di etą non residenti, ma che nel comune esercitino la propria attivitą di lavoro o di studio; c) alle/agli stranieri e alle/agli apolidi residenti nel comune o che comunque vi svolgono la propria attivitą prevalente di lavoro o di studio. 3. Il Comune rende effettivo il diritto di partecipazione garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti in proprio possesso. 4. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Comune promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze, aperte alla partecipazione di persone singole, di associazioni e gruppi di cittadine e cittadini interessati, di organizzazioni sindacali e di categoria, con l'obbiettivo di esaminare l'effettiva incidenza sul territorio delle politiche dell'amministrazione, anche a livello decentrato, con riguardo in particolare a settori di intervento fra loro interconnessi. 5. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalitą con cui i soggetti di cui al precedente comma 2 possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente Titolo. |