1. La Giunta, in generale, compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, degli Organi del Decentramento, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Dirigenti. 2. Compete in particolare alla Giunta: a) adottare programmi, piani e progetti attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nelle competenze del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente; b) predisporre per l'esame ed approvazione del Consiglio comunale: i documenti di bilancio ed il conto consuntivo, le proposte degli atti fondamentali, i criteri per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e per la disciplina generale delle tariffe, i regolamenti di competenza del Consiglio medesimo; c) adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; d) definire, fatte salve le competenze del Consiglio comunale e dei Dirigenti, gli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati; e) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le permute, gli appalti e le concessioni già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale o che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi; f) adottare lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per la relativa approvazione da parte del Consiglio comunale; g) deliberare in materia di mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale; h) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli investimenti e le varianti progettuali; i) assumere attività di iniziativa e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento; l) determinare l'attribuzione di indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, per contratti a tempo determinato di assunzione di dirigenti e per le alte specializzazioni; m) approvare tutti i documenti di programmazione gestionale sia economico-finanziaria, che di tipo organizzativo; n) costituire la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa; adottare direttive per la delegazione trattante; autorizzare la sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato; o) deliberare in via d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza; p) verificare l'andamento della gestione, ed adottare, sentito il Direttore Generale, i provvedimenti necessari ad orientare la gestione al perseguimento dei programmi dell'Amministrazione, nonché approvare su proposta del Direttore Generale i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo di gestione; q) deliberare in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento; r) promuovere e resistere alle liti, deliberare le transazioni; s) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; t) esercitare le funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite ad altro organo ed emanare indirizzi, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, per l'esercizio di dette funzioni; u) approvare le anticipazioni di tesoreria; v) deliberare, in osservanza anche al principio di pari opportunità, in materia di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni di qualunque natura e finalità, salve le competenze del Consiglio comunale e del Sindaco. Gli atti di incarico, il cui oggetto è specificatamente individuato nel PEG, sono attribuiti alla competenza dei dirigenti. |