Comuni Italiani Art. 30 - Volontariato. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo I - Partecipazione
Art. 30 - Volontariato
1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivitą del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietą, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalitą pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente.

2. Le associazioni del volontariato potranno essere sentite in occasione della predisposizione dei bilanci e dei programmi del Comune, e collaborare, attraverso specifiche convenzioni, alla realizzazione di progetti e alla gestione di servizi, con particolare riguardo a quelli rivolti alle fasce di emarginazione e alla tutela ambientale.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attivitą volontarie e gratuite di interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

4. Il Sindaco o suo delegato, una volta all'anno, relaziona al Consiglio comunale in merito ai rapporti in atto fra Comune e volontariato.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Relazioni Sindacali
Art. 29 - Principio della Partecipazione
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