1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente. 2. Le associazioni del volontariato potranno essere sentite in occasione della predisposizione dei bilanci e dei programmi del Comune, e collaborare, attraverso specifiche convenzioni, alla realizzazione di progetti e alla gestione di servizi, con particolare riguardo a quelli rivolti alle fasce di emarginazione e alla tutela ambientale. 3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite di interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita. 4. Il Sindaco o suo delegato, una volta all'anno, relaziona al Consiglio comunale in merito ai rapporti in atto fra Comune e volontariato. |