1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato/a ottiene la maggioranza prevista, si procede ad una successiva votazione, da tenersi entro i successivi dieci giorni, per la cui validità è ancora richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato/a raggiunge la maggioranza indicata si procede, nella stessa seduta, alla elezione di entrambi con un'unica votazione, a scrutinio segreto e con voto limitato ad un nominativo. E' eletto Presidente il candidato/a che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato/a che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole. Il Presidente ed il Vice presidente devono appartenere a coalizioni opposte. 2. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti, salvo che cessino dalla carica per dimissioni o perché lo richiedano almeno i due terzi dei componenti il Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento consiliare. 3. Il Presidente ed il Vice Presidente, in caso di morte, dimissioni o revoca, vengono surrogati nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'evento, con le stesse modalità di elezione di cui al precedente comma 1. |