1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla contestazione di tali cause nonché procedendo immediatamente all'eventuale surroga dei consiglieri proclamati eletti dimissionari e/o decaduti per qualsiasi causa. 2. La seduta, dopo il giuramento del Sindaco, prosegue: - con l'elezione del/della Presidente e del/della Vice Presidente del Consiglio, secondo le modalità previste dal successivo art. 10; - con la comunicazione da parte del Sindaco dei/delle componenti della Giunta; - con la comunicazione dei nominativi dei/delle Presidenti dei Gruppi consiliari; - con l'elezione della commissione elettorale comunale. |