Comuni Italiani Articolo 33 - Decadenza e Sostituzione della Giunta e dei suoi Membri. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo II - Organi del Comune
Capo II - La Giunta
Articolo 33 - Decadenza e Sostituzione della Giunta e dei suoi Membri
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco a seguito della revoca provvede contestualmente alla nomina dei sostituti e a darne comunicazione al Consiglio comunale.

4. La Giunta decade:
a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
b) in caso di scioglimento del Consiglio comunale;
c) in caso di mozione di sfiducia votata con le modalità previste dalla legge.

5. La legge disciplina il regime degli organi nelle fattispecie di cui al comma 4.

 
Altri Articoli:
Articolo 34 - Il Sindaco
Articolo 32 - Funzionamento della Giunta
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