Comuni Italiani Articolo 34 - Il Sindaco. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo II - Organi del Comune
Capo III - Il Sindaco
Articolo 34 - Il Sindaco
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'indirizzo politico della Giunta di cui promuove e coordina l'attività.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca delle/dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato e con modalità fissate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Di tale provvedimento viene data immediata comunicazione alle/ai Capigruppo consiliari. Le Consigliere ed i Consiglieri comunali ne possono chiedere copia.

7. Il Sindaco può concedere agli Assessori delegazioni per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo dei servizi comunali, individuati per settori omogenei.

8. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice-Sindaco ed in mancanza dall'Assessore anziano.

9. Il Sindaco inoltre:
a. ha potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
b. rappresenta il Comune in giudizio con esclusione dei giudizi in materia di tributi locali e delle controversie in materia di lavoro dinanzi all'arbitro unico e dinanzi al Collegio di Conciliazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. per le quali si applica la disposizione dell'art. 56 co. 4;
c. sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
d. provvede, al fine della trasformazione qualitativa dei servizi e delle opportunità di vita e della tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, a coordinare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici.
e. indice il referendum consultivo e l'istruttoria pubblica;
f. presiede direttamente, o a mezzo di suo delegato, la Commissione di disciplina dei dipendenti del Comune prevista dalla legge.

 
Altri Articoli:
Articolo 35 - Dimissioni, Impedimento Permanente, Rimozione, Decadenza o Decesso del Sindaco
Articolo 33 - Decadenza e Sostituzione della Giunta e dei suoi Membri
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