Comuni Italiani Articolo 32 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo II - Organi del Comune
Capo II - La Giunta
Articolo 32 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta un terzo degli Assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

4. Alle sedute della Giunta partecipa la/il Segretario generale ovvero la/il Vice-Segretario in caso di suo impedimento o assenza. E' compito della/del Segretario formulare pareri tecnico-giuridici su richiesta del Sindaco o della Giunta e curare la redazione del processo verbale delle sedute.

 
Altri Articoli:
Articolo 33 - Decadenza e Sostituzione della Giunta e dei suoi Membri
Articolo 31 - Competenze della Giunta
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