1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere collegiali. 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivitą e svolge attivitą propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 3. Compete, in particolare, alla Giunta : a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune; b) predisporre i programmi e i piani da sottoporre all'approvazione del Consiglio in coerenza alle previsioni di legge e curare la loro attuazione; c) approvare il piano esecutivo di gestione; d) provvedere alla gestione dei fondi di riserva nei casi previsti dalla legge; e) deliberare le indennitą, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori o dipendenti o a terzi; f) attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere atti di elevata importanza discrezionale senza pregiudizio delle attribuzioni di carattere gestorio riservate ai Dirigenti; g) deliberare in materia di liti, di rinunce e di transazioni, eccetto i casi di cui all'art. 56 co. 4; h) delibera in materia di accettazione delle donazioni di beni mobili o d'universalitą di beni mobili, di valore superiore a € 50.000; 4. La legge determina i casi in cui le delibere della Giunta sono comunicate alle/ai Capigruppo consiliari. Le Consigliere e i Consiglieri comunali ne possono prendere visione o chiedere copia inoltrando richiesta scritta. |