Comuni Italiani Articolo 27 - Cessazione e Scioglimento del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo II - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 27 - Cessazione e Scioglimento del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale dura in carica sino ad elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il Consiglio comunale viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

3. Le Consigliere e i Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

 
Altri Articoli:
Articolo 28 - Nomina e Composizione della Giunta
Articolo 26 - Diritto di Informazione dei Consiglieri
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