Comuni Italiani Articolo 26 - Diritto di Informazione dei Consiglieri. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo II - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 26 - Diritto di Informazione dei Consiglieri
1. Le Consigliere e i Consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti, informazione e copia di atti, provvedimenti e documenti ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che possa essere apposto il segreto d'ufficio.

2. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 20 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Articolo 27 - Cessazione e Scioglimento del Consiglio Comunale
Articolo 25 - Prerogative dei Consiglieri
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