1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente del numero delle Consigliere e dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco. Il numero effettivo degli Assessori, comunque non inferiore ad otto, viene stabilito dal Sindaco con gli atti di nomina. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 2. Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge per l'assunzione della carica di Consigliere comunale e, nel rispetto dell'art. 6 co.3 del D.Lgs. 267/2000, opera per ottenere la presenza paritaria dei due sessi nella compagine di Giunta. 3. Qualora una Consigliera o un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra la prima o il primo dei non eletti. 4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, le/gli ascendenti, le/i discendenti, le/i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. 5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 25, quarto comma del presente statuto. Percepiscono una indennità calcolata nel modo stabilito dalla legge. |