Comuni Italiani Articolo 21 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo II - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 21 - Gruppi Consiliari
1. Le Consigliere e Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

2. I gruppi esprimono una/un capogruppo che esercita i poteri previsti dalla legge e dallo statuto. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina la Conferenza delle/dei capigruppo.

3. Le Consigliere e i Consiglieri comunali, attraverso i gruppi consiliari, dispongono presso la sede del Comune delle attrezzature, mezzi finanziari e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Articolo 22 - Commissioni Consiliari
Articolo 20 - Convocazione e Funzionamento del Consiglio Comunale
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