Comuni Italiani Articolo 20 - Convocazione e Funzionamento del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo II - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 20 - Convocazione e Funzionamento del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione della/del Presidente. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale si riunisce almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del conto consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. La/il Presidente procede alla convocazione del Consiglio comunale entro un termine di 20 giorni quando lo richiede un quinto delle Consigliere e dei Consiglieri comunali assegnati o il Sindaco, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.

4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

5. Il Regolamento determina i presupposti di validità delle sedute del Consiglio, prevedendo che, in ogni caso, sia presente almeno un terzo delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio comunale delibera con almeno la presenza in aula della metà più uno delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Salva diversa disposizione di legge e dello statuto nessuna deliberazione del Consiglio comunale è valida se non ottiene la maggioranza assoluta delle/dei votanti.

6. Il Consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento con maggioranza dei due terzi delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati per la prima votazione e con maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati a partire dalla seconda votazione. Analogamente provvede per la sua revisione.

7. Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale spetta, secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio comunale, alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni consiliari, alle singole Consigliere e ai singoli Consiglieri comunali, ai Consigli di circoscrizione nonchè alle cittadine e ai cittadini ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del presente Statuto.

 
Altri Articoli:
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Articolo 19 - Competenza del Consiglio Comunale
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