Comuni Italiani Articolo 22 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo II - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 22 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale, si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di Commissioni consiliari permanenti e speciali da istituire in modo da rispecchiare le proporzioni fra i gruppi consiliari.

2. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina il numero delle Commissioni, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

3. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede altresì i casi in cui il parere della Commissione è obbligatorio.

4. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Articolo 23 - Commissioni di Indagine
Articolo 21 - Gruppi Consiliari
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