Comuni Italiani Articolo 17 - Presidente del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo II - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 17 - Presidente del Consiglio Comunale
1. La presidenza del Consiglio comunale è assunta dalla/dal Presidente eletto nel corso della prima seduta.

2. Spetta alla/al Presidente:
a. la convocazione del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale;
b. la fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio;
c. la spedizione degli avvisi di convocazione;
d. la convocazione e la presidenza della Conferenza dei capigruppo
e. la ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da sottoporre al Consiglio.

3. Il Presidente tutela le prerogative delle Consigliere e dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

4. La/il Presidente è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati per i primi due scrutini ed a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio.

 
Altri Articoli:
Articolo 18 - Elezione dei Vice - Presidenti del Consiglio Comunale
Articolo 16 - Prima Seduta del Consiglio Comunale
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