Comuni Italiani Articolo 18 - Elezione dei Vice - Presidenti del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo II - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 18 - Elezione dei Vice - Presidenti del Consiglio Comunale
1. Le/i Vice - Presidenti del Consiglio comunale sono eletti dallo stesso nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo.

2. La Consigliera o il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominata/o Vice - Presidente vicaria/o, con funzione di sostituire la/il Presidente in caso di assenza di quest'ultima/o.

3. La Consigliera o il Consigliere che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore è nominata/o vice-presidente, con funzione di sostituzione della/del Vice- Presidente vicario in caso di assenza della/o stessa/o e della/del Presidente.

4. In caso di parità di voti ottenuti è Vice-Presidente vicario colei o colui che in sede di elezione del Consiglio comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale come stabilito dalla legge.

 
Altri Articoli:
Articolo 19 - Competenza del Consiglio Comunale
Articolo 17 - Presidente del Consiglio Comunale
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