1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, prescelti in conformitą a quanto dispone l'articolo 234 D.Lgs 267/00. 2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico. 3. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale. Esercita la vigilanza sulla regolaritą contabile e finanziaria della gestione. 4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della veritą delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolaritą nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale. 6. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto della gestione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivitą ed economicitą delle gestioni. 7. Con apposito regolamento di contabilitą sono dettate norme specifiche per la definizione normativa dei rapporti tra revisori ed organi elettivi di governo - Sindaco e assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione - Consiglio e consiglieri comunali, organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attivitą amministrativa e per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Collegio dei revisori. |