Comuni Italiani Art. 84 - Procedure Negoziali. Statuto Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini dolinciani

Statuto Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

Titolo VIII - Finanza e Contabilitā
Capo III - Attivitā Contrattuale
Art. 84 - Procedure Negoziali
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attivitā istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Restano ferme le disposizioni di legge regionale per quanto riguarda il ricorso alla trattativa privata.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, secondo la rispettiva competenza, indicante:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalitā di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico.

5. Il Segretario comunale roga nell'esclusivo interesse del Comune i contratti nei quali l'Ente č parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

 
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