Comuni Italiani Art. 87 - Requisiti per la Carica. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo VIII - Difensore Civico
Art. 87 - Requisiti per la Carica
1. La scelta del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non possono essere eletti all'ufficio del difensore civico:
a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, coloro che si siano candidati ad elezioni di qualsiasi tipo nel quinquennio antecedente la data di designazione e chi negli ultimi 5 anni abbia ricoperto incarichi direttivi di partito;
c) gli amministratori e i dipendenti delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
f) coloro che abbiano riportato condanne per delitto non colposo.

3. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel territorio della provincia.

 
Altri Articoli:
Art. 88 - Durata della Carica
Art. 86 - Istituzione e Modalità di Elezione
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