Comuni Italiani Art. 88 - Durata della Carica. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo VIII - Difensore Civico
Art. 88 - Durata della Carica
1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e comunque fino alla nomina del successore. Puņ essere confermato una sola volta.

2. Il difensore civico puņ essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, dallo stesso organo e con le stesse maggioranze previste per la sua elezione.

 
Altri Articoli:
Art. 89 - Poteri
Art. 87 - Requisiti per la Carica
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