Comuni Italiani Art. 86 - Istituzione e Modalità di Elezione. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo VIII - Difensore Civico
Art. 86 - Istituzione e Modalità di Elezione
1. E' istituito l'ufficio del difensore civico comunale, al cui titolare, nominato con le modalità nel seguito indicate, competono le funzioni di tutela degli interessi non garantiti giuridicamente ai cittadini o per i quali non siano stati ancora esperiti o non sono esperibili rimedi giurisdizionali o amministrativi.

2. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale integrato da un rappresentante eletto da ogni consiglio di circoscrizione nel proprio seno.

3. Il difensore civico è eletto con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Ove dopo due votazioni non fosse raggiunta la maggioranza suddetta, sarà sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. La votazione avverrà a scrutinio segreto.

5. Le candidature alla carica di difensore civico, proposte da almeno tre degli elettori di cui al comma 2, devono essere presentate presso la sede del comune almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'elezione e devono essere corredate dall'illustrazione dei requisiti previsti dall'articolo successivo. Le candidature saranno preventivamente comunicate alla conferenza dei capigruppo.

6. Con le stesse modalità potranno altresì essere presentate candidature sottoscritte da almeno 200 cittadini come individuati all'art. 77.

 
Altri Articoli:
Art. 87 - Requisiti per la Carica
Art. 85 - Azione Popolare
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