Comuni Italiani Art. 70 - Forme di Pubblicità degli Atti. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo VII - Istituti di Partecipazione Popolare e Trasparenza dell'Azione Amministrativa
Capo II - Accesso, Pubblicità degli Atti e Partecipazione Popolare
Art. 70 - Forme di Pubblicità degli Atti
1. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito, ben visibile, un albo pretorio per la pubblicazione:
a) dello statuto e dei regolamenti comunali;
b) delle deliberazioni del consiglio e della giunta, per la durata prevista dalle legge;
c) degli avvisi di convocazione del consiglio con l'elenco degli oggetti da trattare, per la durata di quindici giorni;
d) di tutti gli avvisi e provvedimenti che, per disposizione di legge, del presente statuto e di regolamenti, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Allo scopo di informare i cittadini sulle scelte di maggior rilievo per la città, il comune può pubblicare un notiziario. A ciascun gruppo consiliare è riservato apposito spazio nel notiziario predetto.

3. Lo statuto, gli atti normativi, gli atti amministrativi generali, i provvedimenti e, in genere, tutti gli atti dell'amministrazione che, a norma del presente statuto, sono destinati alla conoscenza pubblica, devono essere affissi all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi, fatte salve le eventuali diverse specifiche di legge.

 
Altri Articoli:
Art. 71 - Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 69 - Diritto di Accesso dei Cittadini agli Atti Amministrativi
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