1. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito, ben visibile, un albo pretorio per la pubblicazione: a) dello statuto e dei regolamenti comunali; b) delle deliberazioni del consiglio e della giunta, per la durata prevista dalle legge; c) degli avvisi di convocazione del consiglio con l'elenco degli oggetti da trattare, per la durata di quindici giorni; d) di tutti gli avvisi e provvedimenti che, per disposizione di legge, del presente statuto e di regolamenti, devono essere portati a conoscenza del pubblico.2. Allo scopo di informare i cittadini sulle scelte di maggior rilievo per la città, il comune può pubblicare un notiziario. A ciascun gruppo consiliare è riservato apposito spazio nel notiziario predetto. 3. Lo statuto, gli atti normativi, gli atti amministrativi generali, i provvedimenti e, in genere, tutti gli atti dell'amministrazione che, a norma del presente statuto, sono destinati alla conoscenza pubblica, devono essere affissi all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi, fatte salve le eventuali diverse specifiche di legge. |