1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da esigenze di speciale celerità, l'avvio del procedimento è comunicato, secondo i principi delle norme vigenti sul procedimento amministrativo, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ed a quelli che per legge devono intervenirvi. Analogamente si procede nei confronti di soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, qualora dal provvedimento possa derivare ad essi pregiudizio. 2. Nelle ipotesi di cui al primo comma, resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti urgenti. 3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 4. Le disposizioni in materia di accesso, partecipazione, comunicazione ed intervento, di cui ai commi precedenti, non si applicano nei confronti degli atti e procedimenti espressamente esclusi dalla legge. 5. Nei limiti e nelle forme previste dalla legge, in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dagli interessati al procedimento, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sua sostituzione. |