1. Il diritto di accesso dei cittadini, singoli ed associati, interessati nel procedimento amministrativo è regolato dalle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle norme del presente statuto e da quelle dell'apposito regolamento. 2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata disposizione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. 3. Anche nei casi in cui ricorra il dovere della riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti direttamente interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i loro diritti ed interessi legittimi. 4. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti stessi. 5. E' considerato documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 6. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, sulla base dei principi di legge. L'esame dei documenti è gratuito e il rilascio di copie è subordinato al rimborso delle spese ed eventualmente di bolli e diritti, se dovuti. 7. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente. 8. Le istituzioni e le aziende speciali del comune hanno gli stessi doveri dell'amministrazione comunale per quanto previsto dal presente articolo. |