Comuni Italiani Art. 64 - Rapporti con le Associazioni. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo VII - Istituti di Partecipazione Popolare e Trasparenza dell'Azione Amministrativa
Capo I - Associazioni
Art. 64 - Rapporti con le Associazioni
1. Per il conseguimento delle finalitą di cui all=articolo precedente, il comune:
a) sostiene le attivitą ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari;
c) consulta le associazioni prima di adottare provvedimenti di particolare rilievo che investono la sfera di interesse delle associazioni stesse;
d) garantisce la presenza di rappresentanti delle forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso, anche individuando sedi e momenti di intervento per l'espressione degli interessi di cui esse sono portatrici;
e) fornisce alle libere forme associative le strutture disponibili, occorrenti per rendere effettivo l'esercizio del diritto alla partecipazione.
 
Altri Articoli:
Art. 65 - Momenti e Sedi di Partecipazione delle Associazioni
Art. 63 - Associazioni
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