1. Il comune promuove la costituzione di consulte comunali dell'associazionismo, secondo le norme di cui agli articoli successivi del presente statuto e dei regolamenti. 2. Per la predisposizione e l'attuazione di atti relativi ad interventi, rapporti e situazioni comunque interessanti una pluralità di soggetti nelle relazioni di carattere sociale, culturale ed economico o relativi a più soggetti pubblici, compresi gli accordi di programma, il comune può concludere intese convenzionali con le associazioni di cui all'art. 63. 3. Il comune, prima dell'adozione di un atto o provvedimento di indirizzo o di controllo o successivamente, nella fase della sua attuazione, potrà avvalersi di gruppi di lavoro appositamente costituiti fra componenti dei propri uffici e rappresentanti delle associazioni, al fine di disporre di ogni elemento di conoscenza, anche tecnica, utile per una azione amministrativa il più possibile completa e documentata. 4. Il comune garantisce ad ogni associazione che ne faccia richiesta l'informazione sulle attività comunali relative ai settori nei quali opera, con particolare riguardo alle consulte di cui al primo punto del presente articolo, sugli argomenti di loro pertinenza. |