1. Il comune riconosce ai cittadini, sia singoli sia riuniti in forme associative che esprimono a livello comunale e sovracomunale interessi ed istanze di rilevanza sociale, culturale ed economica, il diritto a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle sue scelte programmatiche ed amministrative, promuovendo l'esercizio di tale diritto secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti. 2. Il comune favorisce ogni forma associativa tendente alla valorizzazione ed all'ulteriore miglioramento dei rapporti fra le diverse componenti cittadine. 3. Il comune favorisce altresì le attività dei soggetti, indicati al comma precedente, anche a mezzo di conferenze e di accordi, pure in concorso con altri enti ed amministrazioni. 4. Il comune promuove e favorisce la costituzione ed il funzionamento di organismi associativi pubblici e privati, temporanei o permanenti, che operino per la catalogazione, conoscenza, conservazione e valorizzazione di singoli beni culturali o di interi settori del patrimonio culturale locale, comunale o territoriale. 5. Per il conseguimento degli obiettivi enunciati nei commi precedenti, il comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, quale condizione e presupposto per una effettiva partecipazione all'amministrazione locale. |