Comuni Italiani Art. 55 - Società per Azioni. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali
Capo II - Servizi Pubblici Locali
Art. 55 - Società per Azioni
1. Il comune può gestire i propri servizi a mezzo di società per azioni, secondo quanto previsto dall'art. 22, terzo comma, lett. e) 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. Le designazioni degli amministratori e dei sindaci rappresentanti del comune sono effettuate, rispettivamente, dal Sindaco e dalla Giunta sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Si applica il comma 3° dell'art. 52.

2. Gli amministratori e i sindaci nominati dal comune possono essere revocati secondo le norme previste dal codice civile.

 
Altri Articoli:
Art. 56 - Convenzioni
Art. 54 - Revoca degli Amministratori delle Istituzioni e delle Aziende Speciali
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