Art. 56 - Convenzioni. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali Capo II - Servizi Pubblici Locali
Art. 56 - Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la provincia e con altri comuni.
2. La convenzione, stipulata in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione. E' definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate e viene quindi sottoposta all'approvazione del consiglio comunale.