Comuni Italiani Art. 56 - Convenzioni. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali
Capo II - Servizi Pubblici Locali
Art. 56 - Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la provincia e con altri comuni.

2. La convenzione, stipulata in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione. E' definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate e viene quindi sottoposta all'approvazione del consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
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