Comuni Italiani Art. 54 - Revoca degli Amministratori delle Istituzioni e delle Aziende Speciali. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali
Capo II - Servizi Pubblici Locali
Art. 54 - Revoca degli Amministratori delle Istituzioni e delle Aziende Speciali
1. Il Sindaco può disporre, con provvedimento motivato, la revoca del Presidente o dei membri del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al consiglio comunale, in presenza di accertate gravi irregolarità ed inefficienza dell'esecuzione del mandato, in caso di contrasto con gli indirizzi generali di governo ovvero nei casi di incompatibilità o conflitto con gli interessi rappresentati.

2. Contemporaneamente alla revoca il Sindaco dispone la nomina del sostituto.

 
Altri Articoli:
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Art. 53 - Aziende Speciali
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