1. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, forniti di personalitā giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale. 2. Il comune conferisce alle aziende il capitale di dotazione, ne determina finalitā ed indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 3. Il consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale č composto da un numero di membri previsto dal rispettivo statuto. Per la nomina del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore, si applicano le disposizioni dell'art. 52. 4. Lo statuto delle aziende speciali deve prevedere un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione. 5. Le aziende informano le loro attivitā a criteri di efficacia, efficienza ed economicitā ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. |