Comuni Italiani Art. 52 - Istituzioni. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali
Capo II - Servizi Pubblici Locali
Art. 52 - Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi di diretta emanazione del comune, forniti di autonomia gestionale, retti da un consiglio d'amministrazione composto da un massimo di cinque membri nominati dal Sindaco e preposti all'esercizio dei servizi di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il consiglio d'amministrazione viene nominato dal Sindaco, che ne determina previamente il numero dei componenti entro il limite di cui al precedente comma. Le nomine devono essere effettuate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ed entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla Legge.

3. Le determinazioni di nomina ed i relativi curricula sono comunicati immediatamente al consiglio comunale.

4. Il consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il presidente. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione, convoca e presiede il consiglio stesso.

5. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale, con la conseguente responsabilità. L'incarico di direttore è conferito dal consiglio d'amministrazione a seguito di pubblico concorso, o con scelta tra il personale già in ruolo nell'organico comunale, o con contratto a tempo determinato.

6. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale, che ne approva altresì il regolamento di gestione.

9. I revisori dei conti del comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

 
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