Art. 47 - Direzione di Aree Funzionali. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali Capo I - Uffici e Personale
Art. 47 - Direzione di Aree Funzionali
1. La giunta, nell'ambito delle previsioni del regolamento organico e del personale, può conferire ai dirigenti di ruolo incarichi a tempo determinato di direzione di aree funzionali.
2. Per area funzionale si intende l'insieme coordinato di settori operativi di volta in volta individuati.
3. L'incarico ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili.
4. La deliberazione di nomina determina gli elementi per la valutazione dei risultati da ottenersi dall'incaricato in rapporto al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia da raggiungere nei settori operativi compresi nell'area funzionale.
5. La giunta può revocare l'incarico quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.
6. Il conferimento degli incarichi suddetti comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.