1. Con deliberazione motivata della giunta comunale, per i posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, si può procedere all'assunzione di personale esterno in misura non superiore alla metà dei posti in organico, mediante contratti a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tale personale non potrà svolgere i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma quarto dell'articolo precedente. 2. Il contratto a tempo determinato, di qualsiasi natura, dovrà prevedere: a) la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato; b) una durata non superiore a tre anni; c) la risoluzione anticipata del rapporto, ad iniziativa dell'amministrazione o dell'incaricato, per giusta causa o giustificato motivo. 3. Con motivata deliberazione può essere disposto il rinnovo del contratto, per una sola volta ed alla luce dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi proposti con il contratto medesimo. 4. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva da commisurarsi al tipo di prestazione, all'orario complessivo di lavoro ed alle responsabilità inerenti all'incarico stesso, comunque non superiore all'onere sostenuto dall'amministrazione per il dipendente di corrispondente livello. 5. Per tutta la durata del rapporto sono estese all'incaricato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale. |