1. Secondo il principio di separazione fra i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti, e quelli di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi del comune, competono ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi elettivi del comune. 2. I dirigenti realizzano gli obiettivi fissati dal piano esecutivo di gestione in modo coordinato e secondo criteri di autonomia, economicitā di gestione, imparzialitā e trasparenza. 3. Spetta ai dirigenti esercitare compiti di direzione, programmazione, consulenza, propulsione, vigilanza e controllo dei risultati del settore cui sono preposti, al fine di assicurare l'efficacia, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attivitā degli uffici e dei servizi. 4. Oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, spettano ai dirigenti i seguenti compiti: a) la presidenza delle commissioni di gara per appalti, alienazioni, locazioni, somministrazioni, assumendo la responsabilitā in ordine alle relative procedure; b) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale, in conformitā alle disposizioni di legge, assumendo la responsabilitā in ordine alle relative procedure; c) la stipulazione dei contratti in relazione alle competenze del servizio o dell'ufficio; d) la corretta gestione del procedimento di entrata, dall'accertamento del credito alla riscossione dello stesso, nell'ambito degli obiettivi stabiliti dal piano esecutivo di gestione; e) la corretta gestione del procedimento di uscita, dall'impegno di spesa alla liquidazione del debito, nell'ambito degli obiettivi e delle attribuzione di risorse stabilite dal piano esecutivo di gestione. 5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione del settore, degli uffici o dei servizi cui sono preposti. 6. L'operato dei dirigenti č sottoposto a verifiche periodiche nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento. |