Comuni Italiani Art. 48 - Collaborazioni a Convenzione. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali
Capo I - Uffici e Personale
Art. 48 - Collaborazioni a Convenzione
1. Il comune può avvalersi, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

2. Tali forme di collaborazione andranno specificatamente regolamentate con convenzioni tipo.

 
Altri Articoli:
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Art. 47 - Direzione di Aree Funzionali
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