1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale sulla base del documento programmatico approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 34 della Legge 142/90 operando attraverso deliberazioni collegiali. 2. Il sindaco attribuisce a ciascun assessore la competenza su materie omogenee, ma l'esercizio delle funzioni delegate agli assessori avviene nel pieno rispetto del principio della collegialitą. 3. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione del comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti. 4. La Giunta predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio triennale e li sottopone all'organo consiliare per l'approvazione. 5. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti responsabili dei servizi. 6. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivitą, con apposita relazione al rendiconto della gestione da presentarsi in sede di conto consuntivo. Nella stessa relazione l'organo esecutivo esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. |