Comuni Italiani Art. 30 - Funzionamento. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo III - Organizzazione del Comune
Capo III - Giunta Comunale
Art. 30 - Funzionamento
1. Le sedute di giunta sono valide con la partecipazione della metą pił uno dei suoi componenti.

2. La Giunta delibera a maggioranza semplice e le sedute non sono di norma pubbliche.

3. Ai sensi dell'art. 45, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si trasmettono ai capigruppo consiliari gli elenchi delle deliberazioni adottate dalla Giunta e copie integrali saranno contemporaneamente messe a disposizione in apposito luogo.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Cessazione Anticipata e Sospensione
Art. 29 - Attribuzioni e Competenze
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