Comuni Italiani Art. 28 - Composizione e Nomina. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo III - Organizzazione del Comune
Capo III - Giunta Comunale
Art. 28 - Composizione e Nomina
1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero pari di assessori, corrispondente a quello massimo previsto dalla legge, tra cui un vicesindaco.

2. La giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Possono essere nominati assessori tutti i cittadini al di fuori dei componenti il Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che siano esperti in materie amministrative o tecniche.

4. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari con facoltà di parola senza diritto di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Attribuzioni e Competenze
Art. 27 - Commissioni di Inchiesta
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Gorizia
Provincia di Gorizia
Regione Friuli-Venezia Giulia
Lista Siti su Gorizia

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Gorizia: Comune di Gradisca d'Isonzo Comune di Fogliano Redipuglia Lista