Comuni Italiani Art. 27 - Commissioni di Inchiesta. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo III - Organizzazione del Comune
Capo II
Sezione II
Art. 27 - Commissioni di Inchiesta
1. Il consiglio comunale puņ disporre inchieste nelle materie di sua competenza a mezzo di commissioni istituite allo scopo.

2. E' fatto obbligo agli uffici comunali ed a quelli di enti o istituti dipendenti dal comune, di fornire alle commissioni d'inchiesta tutte le informazioni e gli atti necessari per l'espletamento del mandato.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Composizione e Nomina
Art. 26 - Commissioni Consiliari
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