Comuni Italiani Art. 26 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo III - Organizzazione del Comune
Capo II
Sezione II
Art. 26 - Commissioni Consiliari
1. Il consiglio comunale costituisce al suo interno commissioni consultive permanenti in numero uguale a quello degli assessori comunali. Ogni commissione avrà competenza sulle materie pertinenti al corrispondente assessorato. E altresì costituita una commissione per i diritti degli animali.

2. Con riferimento alla vigente normativa il Comune costituisce la commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, con l'obiettivo di rimuovere ogni discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne. La commissione fa propria ogni esperienza della realtà femminile e mantiene rapporti con le analoghe commissioni della provincia, della regione e con gli organi consultivi dello Stato.

3. Le commissioni di cui ai commi precedenti sono costituite dal consiglio nel proprio seno nella prima seduta successiva a quella della elezione del Presidente del Consiglio e sono composte da un consigliere comunale per ogni gruppo consiliare; ogni componente rappresenta il proprio gruppo con voto plurimo pari alla sua consistenza numerica. Il sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni delle commissioni senza diritto di voto.

4. Ogni gruppo designa il proprio componente per ciascuna commissione e lo comunica al Presidente del consiglio comunale. In carenza di designazione da parte dei gruppi, trascorsi quindici giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente chiama a far parte delle commissioni il consigliere capo del gruppo inadempiente.

5. Il Presidente dà comunicazione al consiglio dell'avvenuta costituzione delle commissioni.

6. Il presidente ed il vice presidente di ciascuna commissione sono eletti dalla commissione stessa nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità. Con le medesime modalità si procede altresì all'eventuale revoca.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Alle stesse possono essere invitati anche esperti esterni.

8. Il consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio di problemi di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. La costituzione di tali commissioni avverrà con le stesse modalità di cui ai commi precedenti ed il loro funzionamento sarà disciplinato dallo stesso regolamento di cui al precedente comma 6.

9. Le commissioni, nei casi previsti dal regolamento, potranno riunirsi anche congiuntamente per l'esame di problemi connessi alle competenze di più di una commissione.

10. Alle commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività preparatorie in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni di competenza del consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Commissioni di Inchiesta
Art. 25 - Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo
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