1. I consiglieri eletti, subito dopo la proclamazione, si costituiscono in gruppi consiliari composti da uno o più componenti. 2. Entro quindici giorni dall'insediamento del consiglio, ciascun gruppo comunica al Presidente del consiglio comunale la designazione del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il consigliere anziano del gruppo stesso, individuato con il criterio di cui al precedente art. 24, settimo comma. 3. Ai gruppi consiliari è assicurato quanto e necessario per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 816/85, secondo le indicazioni del regolamento. 4. E' istituita la conferenza dei capigruppo. Essa viene convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio comunale di norma prima della stesura dell'ordine del giorno del consiglio comunale e negli altri casi previsti dal regolamento. 5. La conferenza dei capigruppo è inoltre convocata per iniziativa di almeno tre capigruppo, oppure da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In questo caso la convocazione è effettuata dalla segreteria generale non oltre tre giorni dalla richiesta. Nel caso previsto dal presente comma, la seduta è presieduta dal consigliere presente più anziano, individuato in base al criterio di cui al precedente art. 24, settimo comma. |