Comuni Italiani Art. 24 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo III - Organizzazione del Comune
Capo II
Sezione II
Art. 24 - Consiglieri Comunali
1. Ciascun consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. E' responsabile del voto che esprime sugli atti deliberati dal consiglio comunale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire e di partecipare alle sedute di consiglio ed ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali nei quali vengono nominati. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, per ciascuna sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Tale decadenza è deliberata su proposta del Presidente o di un consigliere o su istanza di un qualsiasi elettore del comune.

3. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione di competenza del consiglio e possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte, secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento. Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze sono obbligatorie e devono essere date entro trenta giorni con le modalità previste dal regolamento.

4. I consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente e per le quali non è prevista l'esclusiva competenza di altri organi ed uffici, nell'ambito delle delimitazioni previste dalla legge n. 142/90.

5. I consiglieri hanno diritto, con le modalità stabilite dal regolamento, di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. I consiglieri possono promuovere il controllo di legittimità degli atti della giunta, ai sensi di legge.

7. Il consigliere anziano è quello che ha conseguito, nella elezione alla carica di consigliere comunale, la cifra individuale (ottenuta sommando ai voti di lista le preferenze personali) più alta. Sono esclusi il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo
Art. 23 - Compiti del Vicepresidente
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Gorizia
Provincia di Gorizia
Regione Friuli-Venezia Giulia
Lista Siti su Gorizia

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Gorizia: Comune di Gradisca d'Isonzo Comune di Fogliano Redipuglia Lista